Tra esterovestizione ed attività di direzione e coordinamento della capogruppo: la Corte d’Appello di Milano scrive l’epilogo della vicenda “Dolce & Gabbana”

Di Andrea Perini -
Nel porre fine alla complessa vicenda processuale che ha interessato i marchi Dolce & Gabbana, la Corte d’Appello di Milano ha affermato che non costituisce condotta di c.d. “esterovestizione” l’utilizzo di una società avente sede legale in Lussemburgo quando la gestione di tale società subisca l’influsso dell’attività di direzione e coordinamento esercitata dalla capogruppo italiana. Affinché sussista responsabilità penale ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. n. 74/2000 occorre che la società estera sia una cost ruzione di puro artificio. To put an end to the intricate court case that involved the Dolce & Gabbana brands, the Court of Appeal in Milan (Italy) has stated th. . .