Il diritto di rimborso delle addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica contrarie al diritto dell’Unione Europea: la posizione del fornitore.

Di Stefano Morri e Alberto Gatto -
   Abstract Recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno affermato la contrarietà al diritto eurounitario dell’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica e, dunque, la loro rimborsabilità. In base all’art. 14, c. 2, del D.Lgs. 504/1995, il fornitore che abbia traslato l’addizionale sul cliente può presentare istanza di rimborso all’Agenzia delle Dogane solo nel caso in cui il cliente abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti l’azione di ripetizione dell’indebito. Il presente contributo esamina se il fornitore può presentare istanza di rimborso anche se decide di rimborsare il consumatore in assenza di una sentenza di condanna, ipotesi non esp. . .