La Cassazione muta ancora orientamento e riafferma il generale diritto al contraddittorio preventivo

Redazione
Cass., sez. VI-T, ordinanza 12 febbraio 2016, n. 2879 Con l’ordinanza 12 febbraio 2016, n. 2879, la sezione VI-T della Cassazione conferma la «generale rilevanza del diritto al contraddittorio» endoprocedimentale anche in mancanza – ratione temporis – di un enunciato normativo specifico. Il giudizio della Corte è lapidario, come se fosse possibile riaffermare de plano la portata generale di quel diritto del contribuente, nonostante la contraria sentenza a Sezioni Unite n. 24823 dello scorso dicembre e il precipitato dell’articolo 374, comma 3, c.p.c. [cfr., Rordorf, Stare decisis: osservazioni sul valore del precedente giudiziario nell’ordinamento italiano, in Foro it., 2006, V,. . .