Quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum: l’Amministrazione decaduta dal potere di accertare conserva la “facoltà” di contestare, “in via di eccezione”, il credito esposto in dichiarazione

Redazione
Cass., sez. trib., sent. 20 maggio 2016, n. 10479 e Cass., SS. UU., sent. 15 marzo 2016, n. 5069 In linea con le recenti indicazioni delle Sezioni Unite (sent. 15 marzo 2016, n. 5069), la sezione tributaria della Cassazione (sentenza 20 maggio 2016, n. 10479) conferma che l’esposizione in dichiarazione di un credito di imposta, anche se non rettificata nei termini dall’ufficio accertatore, non vale a cristallizzare quella posizione creditoria, perché l’Amministrazione, ex parte debitoris, avrebbe sempre “facoltà” di contestarla appieno, in applicazione del principio “quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum” (art. 1442 c.c.). Nella ricordata sentenza a S. . .