PRIVILEGI DEI CREDITI ERARIALI E RETROATTIVITÀ: C’È DAVVERO BISOGNO DI RIMETTERSI ALLA CEDU?

DiFrancesco FarriFrancesco Farri -
Con sentenza n. 176, depositata il 13 luglio 2017, la Corte Costituzionale ha ribadito due principi consolidati nella giurisprudenza costituzionale, ossia quello per cui il legislatore ha ampia discrezionalità nella configurazione dei privilegi creditori e quello per cui le modifiche normative in materia non possono produrre effetti nelle procedure per le quali lo stato passivo esecutivo sia già divenuto definitivo. Fino al 2011, la norma oggetto della q.l.c. sollevata dal giudice delle esecuzioni del Tribunale di Forlì (art. 2776, c. 3 c.c.) stabiliva che, in caso di infruttuosa esecuzione dei beni mobili del contribuente, i crediti erariali di cui all’art. 2752, c. 1 (ossia quelli. . .