Spunti ricostruttivi della nozione di beneficiario effettivo ai fini delle convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni concluse dall’Italia

Di Paolo Arginelli -
La sentenza 27113/16 della Suprema Corte di Cassazione si inserisce nel solco della giurisprudenza di legittimità e, soprattutto, di merito che negli ultimi anni ha affrontato il tema dell’interpretazione dell’espressione “beneficiario effettivo” ai fini dell’applicazione delle convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni concluse dall’Italia. Essa offre, dunque, lo spunto per una riflessione ricostruttiva della nozione di beneficiario effettivo ai fini convenzionali. Ad avviso dell’autore, detta nozione deve essere costruita prendendo le mosse dalla definizione di beneficiario effettivo recata dall’articolo 26-quater, comma 4, lett. c), numero 1), del D.P.R. n.. . .