Un esempio di irrazionalità assoluta: il calcolo del valore della rendita vitalizia ai fini dell’imposta di registro

Di Guglielmo Fransoni   -
(Commento all’art. 46 del d.P.R. n. 131 del 1986 e del prospetto allegato al TUR) La costituzione di rendite vitalizie non è, probabilmente, uno degli atti negoziali più diffusi nella prassi (anche se essi sono più frequenti di quanto non si possa pensare) ed è probabilmente questa l’unica ragione possibile per la quale non sono ancora deflagrate le critiche nei confronti di una disciplina irrazionale a dismisura. L’art. 46, co. 1 del TUR prevede che la base imponibile degli atti costitutivi di rendite è data dal maggiore fra la somma pagata o il valore dei beni ceduti dal beneficiario e il “valore della rendita”. Il successivo comma 2 si incarica di stabilire come si determin. . .