Infedele dichiarazione: spetta al giudice di merito l’applicazione dello ius superveniens sulle sanzioni.

Di IVO CARACCIOLI -
Sentenza n.946/18 La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 946/2018 conferma il principio consolidato secondo cui le sanzioni amministrative previste dall’art. 1 D. Lgs. 471/1997 per il caso di dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000) sono dovute a prescindere dalla circostanza che l’imposta, non dichiarata, vada poi effettivamente riscossa oppure debba essere compensata da perdite pregresse. Essa ritiene che l’eventuale possibilità di computare ex post le perdite pregresse, per ridurre o azzerare il maggior reddito accertato, attiene al profilo dell’entità della pretesa fiscale, ma è inidonea ad evitare gli effetti sanzionatori che derivano dall’infedeltà oggettiva d. . .