La Tariffa integrata ambientale, la cd. TIA 2, non sarebbe un tributo ma un corrispettivo soggetto a IVA

Redazione
(nota a Cass., sez. III civ., ord. 21 giugno 2018, n. 16332) La Tariffa integrata ambientale – la cd. «TIA2» «disciplinata dall’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 – a differenza della Tariffa (di igiene ambientale) che l’ha preceduta (la cd. TIA1, «disciplinata dall’art. 49, D.Lgs. n. 22/1997») non avrebbe natura tributaria ma «privatistica», tanto più «a fronte del chiaro disposto» di «interpretazione autentica» (l’art. 14, comma 33, d.l. n. 78/2010, conv. dalla l. n. 122/2010), «a seguito» del quale, addirittura, non sarebbe «più dato neppure interrogarsi sulla natura di “corrispettivo”, e non di tributo, della TIA2 e sulla conseguente sua assoggettabilità. . .