LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA A STARE IN GIUDIZIO NELLE LITI DI RIMBORSO IVA IN PENDENZA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (GIÀ FALLIMENTO).

Di Michele Mauro -
(commento a / notes to: Cass., Sez. V, 11 settembre 2019, n. 22646) Abstract Nella sentenza in commento la Cassazione è incorsa in una vistosa confusione in ordine alla legittimazione attiva nel giudizio di rimborso Iva, allorquando la lite sia instaurata nel corso della procedura concorsuale attualmente denominata “liquidazione giudiziale”. Invero, pur trattandosi di un credito originato da presupposti verificatisi anteriormente alla dichiarazione di fallimento, l’eventuale inerzia del curatore nei confronti del diniego di rimborso notificato dall’Amministrazione finanziaria è in grado di esporre il fallito all’effetto pregiudizievole della prescrizione del credito da rimborso I. . .