Spese di sponsorizzazione nel settore sportivo dilettantistico: la Cassazione ribadisce la presunzione di inerenza e congruità del costo.

Di Filippo Passagnoli -
(commento a/notes to Cass., sez. VI, ord. 6 maggio 2020, n. 8540)     Abstract Con ordinanza n. 8540 del 2020 la Cassazione ha confermato il proprio orientamento secondo cui il peculiare regime approntato dall’art. 90, comma 8, legge n. 289/2002 in tema di deducibilità delle spese di sponsorizzazione erogate a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche rappresenterebbe una presunzione legale – oltre che della natura pubblicitaria delle stesse – di inerenza e congruità, ovviamente fino a concorrenza dell’importo massimo consentito ex lege. Fermo il principio, permangono tuttavia alcuni margini di incertezza a fronte della diversa interpretazione fatta propria da a. . .