Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE per l’IRAP tra irragionevolezza del blocco del ravvedimento operoso e inapplicabilità dell’esimente per obiettiva incertezza della norma.

Di Federica Campanella -
Abstract L’applicazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 3, D.L. n. 106/2005, con cui si è esclusa temporaneamente l’operatività dell’istituto del ravvedimento operoso per le ipotesi di violazione degli obblighi di versamento dell’IRAP dovuta negli anni in cui pendeva dinnanzi alla Corte di Giustizia UE il giudizio sulla compatibilità di tale tributo con i principi del diritto europeo, ha innescato un giudizio conclusosi con la pronuncia della Corte di Cassazione del 28 gennaio 2021, n. 1895, la quale ha affermato l’inapplicabilità nel caso di specie dell’esimente per obiettiva incertezza della norma di cui all’art. 10, comma 3, L. n. 212/2000. Le pronunce di m. . .