Sul concorso dei dividendi all’imponibile irap delle banche

Di Roberto Schiavolin -
Secondo la commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, la base imponibile irap dell’attività bancaria comprende il 50% dei dividendi totali ricevuti perché in tal modo verrebbe determinata forfettariamente la quota di essi connessa all’attività di negoziazione e tale regola parrebbe incostituzionale perché irragionevole, in quanto l’importo effettivo di tali proventi da trading è ricavabile dal bilancio. Invece, dalle regole fissate dalla Banca d’Italia per i bilanci bancari, richiamate ai fini della base imponibile irap, risulta che in quest’ultima non rientrano alcune classi di dividendi, specialmente quelli derivanti da società controllate e collegate. Pertanto, i. . .