Divagazioni sullo “status” del gestore della struttura ricettiva ai fini dell’imposta di soggiorno a margine della recente giurisprudenza penale scaturente dal Decreto Rilancio

Di Marco Di Siena -
Le modifiche apportate alla disciplina dell’imposta di soggiorno dal Decreto Rilancio hanno inciso sul ruolo del gestore della struttura ricettiva il quale, secondo l’interpretazione data alla novella in ambito penalistico, non sarebbe più qualificabile come incaricato di pubblico servizio ai sensi dell’art. 358 c.p. perché (ormai) mero responsabile del pagamento del tributo. Di qui (al di là delle divergenze sulla possibile applicazione dell’art. 2, comma 2, c.p. in relazione alle condotte pregresse) l’affermata sopravvenuta irrilevanza criminale del comportamento dell’operatore turistico che ometta di corrispondere il tributo pur avendo acquisito la relativa provvista dai pr. . .