Imposte sui trasferimenti: sembra sempre necessario il litisconsorzio

Di Patrizia Accordino -
Abstract Nell’ambito delle obbligazioni solidali paritetiche, il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato può essere esteso ad altro solo ove egli sia rimasto inerte o non abbia autonomamente coltivato il relativo contenzioso con risultati opposti, vale a dire con una sentenza sfavorevole a sé passata in giudicato. Nondimeno, ciò non vale per la mera proposizione di una autonoma impugnazione. Difatti, in forza dell’art. 324 c.p.c., «il giudicato stacca il rapporto tra contribuente e fisco dalla propria causa originaria – che in caso di rapporto solidale involgeva anche il coobbligato – integrando una causa nuova, autonoma, riguardante esclusivamente la parte a cui . . .