Il concordato biennale tra diritto con verità-mv, diritto senza verità-mv e liquinomics

Di Marco Versiglioni -

Abstract (*)

Nel saggio si svolge una prima riflessione sul concordato preventivo biennale. Dopo un breve discorso storico evolutivo, il nuovo accordo viene osservato nel quadro tipologico degli ‘accordi tributari’ alla luce di criteri logico-matematici e di validità parametrica (costituzionale, europea e internazionale). L’esame della funzione e del funzionamento dell’istituto è svolto sul piano dell’efficacia della logica consensuale nel confronto matematico tra la Verità-consenso-mv, propria dell’impossibilità e il Senza verità-mv, proprio dell’arbitrio. Segue un breve discorso sul diritto tributario che appare preferibile alla luce dei mutamenti intervenuti nel contesto sociale, etico, economico e tecnologico, discorso che epiloga in considerazioni conclusive che coinvolgono le liquinomics-mv e l’imposta liquida-mv.

The biennial composition agreement – among law with truth-mv, law without truth-mv and “liquinomics – The essay provides a first reflection on the two-year tax agreement. After a brief discourse on evolutionary history, the new agreement is observed in the typological framework of ‘tax agreements’ in the light of logical-mathematical criteria and its parametric validity (constitutional, European and international). The examination of the function and functioning of the accord considers the efficacy of consensual logic in the mathematical confrontation between the Truth-consensus-mv, intrinsic to impossibility, and the Without truth-mv, intrinsic to arbitrariness. This is followed by a brief discussion on the tax law that seems preferable given the changes that have taken place in the social, ethical, economic and technological context, a discussion that concludes with remarks referring to liquinomics-mv and liquid tax-mv.

Sommario: 1. Contesto. – 2. Tipo e norme. – 3. Legistica. – 4. Logica, Costituzione, norme europee e internazionali. – 5. Funzione, funzionamento ed efficacia. – 6. De iure condendo.7. Conclusioni.

1. Il primo saggio sul “concordato preventivo triennale” risale al 2002 e commenta le tre sole parole contenute nel disegno di legge delega della riforma del tempo. Quel saggio intendeva testare alcune ipotesi teoriche collocabili tra il 1996 e il 2001, tra le quali, in particolare, i trovati ‘attuazione consensuale’, ‘discrezionalità tributaria’, ‘indisponibilità tributaria’ e ‘accordo tributario’. Ciò, al fine pratico di verificare se, e a quali condizioni, quei trovati potevano o no costituire le premesse logiche e costituzionali persino di un “concordato” così inedito ed estremo. In effetti, prima di allora, l’imposizione sui redditi non aveva mai positivamente rivolto la stima della base imponibile al futuro e non aveva mai assunto ex lege natura aleatoria. Questo flash-back appare utile a comprendere il contesto, bilaterale e consensuale, nel quale sembra collocarsi il “concordato preventivo biennale” che, oggi come allora, si propone di semplificare e risolvere l’annoso problema della tassazione delle imprese e dei professionisti. Da questo punto di vista, esso appare coerente con l’evoluzione che, a partire da metà degli anni ‘90, ha via via mutato il linguaggio tributario comune, sino al punto che, oggi, i termini ‘accordo’ e ‘disposizione’ sembrano prevalere sui termini ‘autorità’ e ‘imposizione’. Dunque, il nuovo concordato pare condividere sia l’ipotesi argomentativa del 1996, sia la tesi matematica del 2007, dalla cui unione è ricavabile il seguente lemma Le unità valoriali della variabile capacità contributiva espresse dai termini economici “reddito”, “valore aggiunto” e “produzione” sono definite da fatti-sintetizzati logicamente impossibili, ossia fatti che non possono essere veramente accertati, ma possono invece essere veramente disposti con logica consensuale, corretta e di buona fede-mv. Il concordato biennale pare inoltre condividere il seguente corollario: é possibile Disporre con verità anche del futuro e si può farlo evitando l’arbitrio, ossia Disporre senza verità -mv. Ciò premesso, sarà però necessario verificare se la legislazione consensuale appena introdotta unita a quella ancora da emanare doterà sé stessa delle condizioni e delle forme necessarie, ossia delle logiche la cui mancanza renderebbe impossibile a priori giungere a un tributo equivalente-mv a quello veramente accertabile (e da accertare veramente) e perciò renderebbe falso l’uso del consenso a prescindere dal merito della soluzione consensuale. Irto, infatti, è il passaggio logico matematico aperto e preservato ovunque da principi internazionali (rule of law, no taxation without representation, ability to pay, etc.) e, per quanto ci riguarda, tra gli altri, dagli artt. 2, 3, 23 e 53 della Costituzione italiana; principi che, se interpretati nella loro intrinseca logica matematica, impongono a tutti il dovere di Accertare con verità-mv (che è carattere proprio della Possibilità-mv) o di transitare in via equivalente al dovere rovesciato di Disporre con verità-mv (che è carattere proprio della Impossibilità-mv), evitando però di cadere nel precipizio del Disporre senza verità-mv (che è, invece, carattere proprio dell’Arbitrio-mv). Per affrontare questo passaggio, può essere utile il Codice Versiglioni, ossia un visore filosofico-matematico col quale individuare e misurare logicamente, passo dopo passo, tanto “le” verità, quanto “le” incertezze tipiche sia dell’accertamento, sia della disposizione, sia se con verità, sia se senza verità, sia se unilaterale, sia se bilaterale o imparziale.

2. A un primo esame, il nuovo concordato potrebbe apparire un ‘accordo tributario’ appartenente alla tipologia dell’adesione e alla sub-tipologia dell’acquiescenza; un accordo definitorio di una base imponibile naturalmente differenziale e artificialmente sintetizzata, dunque irreale, che viene stimata in modo unilaterale dal fisco con logica statistica, umana e non umana. Perciò, come si dice impropriamente, un accordo predittivo, comunque regressivo e/o correlativo, se non dispositivo o normativo. In tal senso, forse, il nome dato dalla legge non corrisponde caratterialmente con la struttura del tipo, né è coerente coi termini del linguaggio tributario comune. In effetti, il più probabile nome proprio del nuovo accordo avrebbe forse dovuto includere aggettivi qualificativi diversi da quelli che, se pure scelti dalla legge, appaiono comunque logicamente solo descrittivi. Così, tra gli altri, vengono alla mente ad esempio aggettivi caratterizzanti quali “predittivo”, “statistico”, “normativo”, “aleatorio” e così via dicendo.

3. Quanto al piano legistico, la disciplina primaria, appare assai dotta e sistematica; tuttavia, essa sembra frutto di molti, se non troppi, indugi dogmatici, nonché di frequenti, se non eccessive, cautele organizzative. Conseguentemente, il testo legislativo presenta numerose e profonde ambiguità e incertezze; ad esempio, è una adesione a un provvedimento unilaterale implicata logicamente da una somma, o è una accettazione a una proposta negoziale implicata logicamente da una fusione? Ancora, il mancato versamento implica decadenza ovvero risoluzione o imperfezione? Inoltre, l’articolato appare complesso ed esorbitante, in specie se, come è previsto, esso sarà accompagnato da corpose norme secondarie e se, come è auspicabile ma non previsto, esso sarà seguito da un elevato numero di note metodologiche, le quali dovranno farsi carico di illustrare software applicativi o determinativi i cui codici, essendo conoscibili, dovranno divenire conosciuti dai contribuenti. Così, alla luce delle numerose innovazioni apportate agli altri ‘accordi tributari’, viene da chiedersi se si sia persa l’occasione di dedicare alla tipologia dell’‘accordo tributario’ una disciplina generale, comune a tutti gli ‘accordi tributari’, e di destinare discipline speciali ai singoli tipi di ‘accordo tributario’. In via ancor più ipotetica, si sarebbe potuto pensare, scrivere e comunicare con moderno linguaggio matematico digitale e tabellare codificato da un codice filosofico-matematico. In tal modo, sarebbe stato sufficiente un esiguo numero di articoli esplicativi di poche tabelle idonee a comunicare con immediatezza non solo la funzionalità e il funzionamento del nuovo tipo di accordo, ma anche a dimostrare logicamente, ossia veramente, l’attitudine (o la non attitudine) di tali ipotetiche norme digitali a rendere vere le relazioni necessarie tra sé stesse e i parametri costituzionali, europei e internazionali.

4. Quanto poi al piano logico e costituzionale, poiché il diritto tributario è un Diritto con verità-mv, ossia un diritto valido solo se in quanto rende vera la relazione tra sé e il suo parametro di validità (costituzionale, europeo o internazionale), allora la disciplina primaria del neo concordato sembra falsificare tale parametro di validità necessario sia quando essa pare costituire un vero diritto con verità, ma falso, sia quando, invece, sembra costituire un falso diritto con verità, ossia un vero diritto senza verità-mv. In effetti, rebus sic stantibus, ossia nell’attesa della normativa secondaria, la fonte primaria sembra presentare in sé numerosi profili di diritto invalido appartenenti a entrambe le tipologie appena indicate. Ad esempio, paiono falsificare un diritto costituzionalmente falsificabile sia l’esclusione dell’IVA dal campo di applicazione del concordato, sia la disposta zona franca di intangibilità del 30%. D’altro canto, esempi di diritto invalido perché non falsificabile sembrano la disposta irrilevanza del reddito concordato ad altri fini, la prevista alternatività, ossia la prevista non equivalenza, reddito concordato/reddito effettivo, la disposta intensificazione dell’attività di controllo per i non aderenti e la disposta rinuncia a priori all’accertamento dei fatti veramente accertabili – anche, in ipotesi, mediante propedeutici Accordi sulla rilevanza-mv o Accordi sulla scambiabilità-mv (Versiglioni M., Prova e studi di settore, Milano, 2007, 258 ss.) -.

5. Da ultimo, pensando alla sua ratio, pare che la funzione del nuovo concordato sia tassare le imprese e i professionisti in base a una media che vincoli entrambe le parti per un biennio con lo scopo di conferire maggiore stabilità al gettito erariale, di ridurre, anzi di prevenire, l’evasione e di semplificare in termini consensuali il rapporto tra il fisco e queste categorie di contribuenti. Sembra però che il suo funzionamento ruoterà attorno a standard calcolati unilateralmente su base retrospettiva ricorrendo anche a big data e all’intelligenza artificiale, ossia utilizzando software alieni i cui codici non sono né conosciuti, né quasi certamente conoscibili. Perciò, se queste ipotetiche asimmetrie informative non fossero risolte dalla normativa ancora da emanare, allora, alla luce dell’esperienza fornita da simili precedenti (i cui codici rimasero ignorati dai contribuenti), tali standard, totalmente dispositivi diverrebbero non controllabili e, oltre ai problemi di cui si dirà, potrebbero comunque rivelarsi funzionalmente inefficaci, se non addirittura controproduttivi (in specie se a scommettere fossero i contribuenti che trovassero vantaggio a condividere e proiettare al futuro un valore medio retrospettivo di importo inferiore a quello effettivo).

6. Ragionando poi de iure condendo anche considerando ricerche dedicate negli ultimi dieci anni al problema storico di una riforma fiscale la cui funzione includesse tra l’altro disincentivare e prevenire, e non soltanto reprimere, l’evasione e l’elusione attuate da tutti i contribuenti, siano essi nazionali, europei o internazionali, si avvertono la necessità e l’urgenza di adeguare il “diritto tributario occidentale” (nazionale, europeo e internazionale) ai mutamenti scientifici, etici e sociali intervenuti a livello globale a partire dal 2008. In altre parole, i variegati e disastrosi eventi che hanno investito tutti noi e il nostro pianeta, le sfide globali della competitività aggressiva, delle plurime transizioni, dell’equità e della difesa, ossia della pace, implicano entità di investimenti collettivi che i bilanci degli “Stati occidentali”, anche laddove considerati nelle loro Unioni, non sono fisiologicamente in grado di finanziare. Occorre perciò scongelare le enormi consistenze di liquidità privata (che, come risulta, solo in Europa superano i 35.000 miliardi di euro) dando vera fiducia, ossia incentivando strutturalmente, l’investimento privato. È dunque necessario un nuovo modo di creare energia economica, sociale, tecnologica e così via dicendo. Si nota infatti che le legislazioni tributarie occidentali concernenti comuni e importanti indici di capacità contributiva appaiono eticamente superate e scientificamente non più proporzionate. Così, come esempio, il “reddito tassabile” conserva il modello che dal 1928 si basa sul “reddito economico”, ossia sul prodotto concettuale di un accordo – pur con verità – che quattro famosi economisti raggiunsero a Ginevra seguendo la logica della produzione e vendita delle arance californiane. A quasi cent’anni di distanza, tutto è mutato. Soprattutto, sono mutati i parametri scientifici ed etici che relazionalmente condizionano la validità di quel concetto, tanto che oggi esso non sembra più valido, essendo divenuto ovunque null’altro che un complesso, vago e ambiguo gioco di parole, costituito prevalentemente da fatti non accertabili ma solo disponibili, talvolta con Verità consenso-mv, talvolta addirittura senza verità. Del resto, di ciò sono prova, a livello micro e nazionale, questo concordato biennale che, in conseguenza di ciò, si trova logicamente costretto a ‘disporre’ un’imposta media e, a livello macro e internazionale, l’accordo OCSE che analogamente ha dovuto logicamente ‘disporre’ anch’esso, a livello globale, un’imposta media. In effetti, si riscontra ovunque la tendenza a rinviare l’urgente processo di riallineamento delle norme tributarie sostanziali a “le” loro verità etiche e scientifiche, che è condizione, anzi carattere dell’accertabilità, ossia della equità e della pace, sia a livello nazionale, sia a livello internazionale. D’altra parte, i governi e legislatori occidentali non incentivano in modo strutturale l’investimento privato continuando a tassare chi investe a prescindere dal se e dal quando sia avvenuto il rientro del flusso di liquidità uscito per finanziare l’investimento. Se, invece, fossero adottate politiche fondate sulle liquidità private e pubbliche appartenenti all’insieme Liquinomics-mv (reddito liquido, personale, aziendale e familiare, valore aggiunto liquido, produzione liquida, sostituzione liquida, tassazione liquida dei servizi digitali, IVA a doppia a aliquota, etc.), allora si verificherebbero le condizioni per scongelare e impiegare la liquidità privata improduttiva di cui si diceva (i redditi diverrebbero tassabili solo se e quando fossero rientrati i flussi di investimento in uscita). Inoltre, si realizzerebbero i presupposti per stabilizzare il gettito erariale anche attraverso il recupero dell’enorme liquidità pubblica che viene invece continuamente perduta a causa di tributi obsoleti, divenuti eticamente ingenui, che conferiscono ancora ai privati il potere di crearla, di maneggiarla e, purtroppo, anche di trattenerla illecitamente. D’altra parte, il fatto tassabile liquido diverrebbe accertabile, anzi facilmente accertabile e questo creerebbe fiducia, ossia energia, nazionale e internazionale. Tra l’altro, non sussisterebbe più alcuna necessità di distinguere tra categorie di contribuenti o tra categorie di reddito, la tassazione si realizzerebbe su un unico tipo di fatto, appunto liquido, uguale per tutti i contribuenti, dunque, possibile. La tassazione provvisoria in acconto (volta a sostenere da sé necessari e prevedibili volumi di gettito erariale ordinario) avverrebbe con aliquote proporzionali personalizzate comprese tra l’1% e il 3% dei flussi in entrata, mentre la tassazione definitiva a saldo (il cui gettito fronteggerebbe anche eventi di natura straordinaria o imprevedibile) avverrebbe con aliquote progressive che sarebbero applicate, in coerenza con i parametri costituzionali, europei e internazionali, secondo l’andamento nel tempo della capacità contributiva liquida ultrannuale, anzi vitale, di ciascun contribuente. In definitiva, partendo da queste ipotesi e giungendo al concordato biennale, probabilmente non avrebbe più senso perpetuare la fisiologica ma ormai obsoleta funzione fatto impossibile → attuazione dispositiva consensuale; funzione che, peraltro, ove non fossero nei prossimi mesi correttamente previste le condizioni logiche e costituzionali di cui si diceva, potrebbe addirittura assumere forma patologica fatto impossibile → attuazione dispositiva arbitraria.

7. Se il diritto tributario è un diritto con verità, se il diritto con verità è dare a ciascuno il suo e ricevere da ciascuno il suo-mv, se nell’essere umano è naturale dare alla vite il suo cacciavite e ricevere dal cacciavite la sua vite ovvero dare all’opinabilità la sua ragionevolezza e ricevere dalla ragionevolezza la sua opinabilità, allora oggi nell’essere umano è naturale dare alla tassazione del reddito, del valore aggiunto e della produzione l’imposta liquida e ricevere l’imposta liquida dalla tassazione del reddito, del valore aggiunto e della produzione. Questo ragionamento non trova preclusioni nelle norme (costituzionali, europee o internazionali) che costituiscono parametro di validità della ipotizzata legislazione sull’imposta liquida, sul reddito liquido sulla sostituzione liquida e così via dicendo. Anzi, a ben vedere, sul piano de “le” in-certezze e de “le” complessità, proprio queste norme parametriche danno a ciascuno quanto a lui serve per trovare e comprendere ciò che egli riceve accoppiando matematicamente la propria indole scientifica con la propria indole etica. La prima consegna ad ogni uno il coraggio calcolato che serve, così come la scienza serve, per passare dal complesso al semplice, ma questo passaggio non può realizzarsi senza che la sua indole etica susciti quell’amore verso il bene comune che serve a cambiare le cose come oggi sono e a rendere così davvero semplice ciò che oggi, per comodità o per egoismo, è inutilmente complesso. D’altra parte, sul piano de “le” giustizie e de “le” equità, per prevenire davvero l’evasione e dare agli investimenti lo straordinario impulso che serve al fine di realizzare le plurime e inevitabili transizioni occorre dare a tutti, ossia a ognuno, il diritto di non pagare imposte su redditi non liquidi, in modo che nessuno possa essere tassato se non quando abbia conseguito un reddito liquido almeno pari alle imposte da versare, ossia se non quando le uscite di liquidità conseguenti a investimento siano state recuperate. Al tempo stesso ricevere da tutti, davvero da tutti imposte su redditi liquidi, ossia imposte dovute secondo la funzione tributaria che le lega alla capacità contributiva liquida di ogni uno, fisico, sociale o giuridico, e che, come si è detto, è rappresentata dalla seguente relazione proporzionalità : provvisorietà = progressività : definitività. In questo modo, tutti verrebbero tassati su uno stesso tipo fatto idoneo a registrare per ognuno, con metodo uguale per tutti, la sua capacità contributiva liquida vitale (e non già annuale, biennale, triennale, etc); ciò, in piena conformità alla forma matematica del diritto e, in particolare alla forma matematica degli articoli 2, 3, 23 e 53 della Costituzione italiana. È, infatti, la forma matematica dell’infinita mutevolezza circolare, ossia contestuale, del dare e del ricevere, senza un prima e senza un dopo che, più di ogni altra, può generare nuove condizioni di pace e benessere ove queste non sussistono o preservare, se non migliorare, le condizioni di pace e benessere, ove queste ancora sussistono. Forse l’unica forma quindi in grado di regolare nel prossimo futuro la pacifica e sostenibile convivenza globalizzata di tutti gli abitanti della terra, entità o individui, umani o umanoidi.

(*) Testo della relazione al Convegno “Riforma tributaria: novità in tema di accertamento”, organizzato dall’Università degli Studi di Roma La Sapienza, svoltosi l’8 marzo 2024.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

Basilavecchia M., Il concordato preventivo fiscale dalla legge delega alla finanziaria 2004, in Giur. imp., 2004, 227 ss.

Basilavecchia M., La determinazione concordata della ricchezza, in Riv trim. dir. trib., 2015, 5, 583 ss.

Basilavecchia M., No man’s land. La giustizia tributaria verso la costituzione, Milano, 2023

Carpentieri L., Nuovi presupposti di imposta e nuovi criteri di determinazione delle basi imponibili. Riflessione de iure condito e de iure condendo, in Riv. tel. dir. trib., 11 gennaio 2024

Conte D., Accertamento tributario ed esperimenti innovativi, di planning fiscale: la pianificazione fiscale concordata, in Riv. dir. trib., 2005, 3, 261 ss.

Crovato F., Gli accordi preventivi nella determinazione dei tributi, Padova, 2003

Crovato F., Imposizione fiscale e accordi preventivi, in Giust. trib., 2008, 3, 13 ss.

Giovannini A., Reclamo e mediazione tributaria: per una riflessione sistematica, in Rass. trib., 2013, 1, 51 ss.

Giovannini A., Il Re fisco è nudo. Per un sistema equo, Milano, 2016

Paparella F., L’analisi delle tecnologie digitali nella fase di attuazione del tributo, in Riv. dir. trib., 2022, 6, 617 ss.

Saponaro F., Concordato triennale preventivo e acuerdos previos de valoración: modelli giuridici a confronto, in Riv. dir. trib., 2003, 6, 525-548

Versiglioni M., Contributo allo studio dell’attuazione consensuale della norma tributaria, Perugia, 1996

Versiglioni M., Accordo e disposizione nel diritto tributario, Milano, 2001

Versiglioni M., Prime riflessioni sul prefigurato “concordato triennale preventivo”, in Riv. dir. trib., 2002, 4, I, 373 ss.

Versiglioni M., Prova e studi di settore, Milano, 2007

Versiglioni M., Diritto tributario ed Equivalent Dispute Resolution (EDR), in Riv. dir. trib., 2012, 2, I, 223 ss.

Versiglioni M., Diritto matematico-mv. Diritto con verità-mv e Diritto senza verità-mv, Pisa, 2020

Versiglioni M., ‘Liquinomics’ e ‘Iva a doppia aliquota’: un discorso sulla «creazione di valore», in Riv. tel. dir. trib., 2020, 1, II, 87 ss.

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