Regolamento della rivista

ARTICOLO 1. PROCEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE
1.1. I contributi proposti dagli Autori per la pubblicazione sulla Rivista di diritto tributario devono essere trasmessi alla Redazione o a alla Direzione in formato PDF, avendo cura di rispettare gli standard editoriali della Rivista e di assicurare l’assenza di dettagli che rendano il contributo e il suo supporto in PDF riferibile all’Autore.
1.2. Ciascun contributo pervenuto in Redazione è tempestivamente trasmesso a tutti i Direttori della Rivista.
1.3. I contributi che ottengono il giudizio favorevole della maggioranza dei Direttori della Rivista sono avviati in anonimo alla procedura di revisione tra pari almeno a singolo cieco (single blind).
1.4. Solo dopo aver positivamente superato la revisione di almeno un esperto esterno (single blind), secondo quanto previsto al successivo articolo 2, i contributi sono avviati alla pubblicazione.
1.5. La Direzione può assumere direttamente la responsabilità della pubblicazione solo in casi eccezionali, segnalando la circostanza e le relative motivazioni in una nota nella prima pagina del contributo.
1.6. La disposizione di cui al comma 1.4. non si applica ai saggi che riproducono relazioni a convegni o altra iniziativa simile, ai contributi non rilevanti per le finalità che presiedono alla classificazione delle Riviste, quali ad esempio le schede bibliografiche, le recensioni di singoli volumi, gli interventi a forum e/o le discussioni scientifiche, gli editoriali, le introduzioni o postfazioni di tipo meramente informativo, nonché tutto il materiale la cui paternità non è ascritta ad uno o più Autori.
ARTICOLO 2. VALUTAZIONE DA PARTE DEI REVISORI ESTERNI
2.1. A seguito della previa approvazione di cui al precedente articolo 1.3., i contributi sono inviati a un esperto esterno individuato dalla Direzione sulla base delle specifiche competenze in relazione all’argomento del contributo ed in ragione del criterio dell’alternanza.
2.2. Gli esperti esterni coinvolti nel processo di revisione tra pari sono individuati nell’ambito dei professori ordinari (di ruolo o fuori ruolo) di diritto tributario e di altre materie giuridiche e sono menzionati nel fascicolo in cui trovano pubblicazione i lavori dagli stessi revisionati.
2.3. L’attività dei revisori esterni è prestata su base volontaria e non è retribuita.
2.4. Ciascun contributo è sottoposto alla valutazione dell’esperto esterno in forma anonima, unitamente a una scheda di valutazione che deve essere restituita regolarmente compilata.
2.5. Il revisore esterno esprime, nella scheda di valutazione, il proprio giudizio in ordine all’originalità o rilevanza della trattazione, alla coerenza delle argomentazioni, all’attenzione critica per la letteratura sul tema trattato, al livello di comprensibilità da parte dei lettori della Rivista.
2.6. Il giudizio del revisore esterno può essere positivo, negativo o positivo ma subordinatamente a ulteriori interventi da parte dell’Autore. In quest’ultimo caso, la Redazione informa tempestivamente l’Autore delle indicazioni formulate e degli interventi suggeriti, trasmettendogli, sempre in forma anonima, la scheda di valutazione compilata dal Revisore.
2.7. Le schede relative alla revisione esterna dei contributi pubblicati sulla Rivista sono conservate per dieci anni nella sede dell’Editore, al quale la Redazione si impegna a trasmetterle tempestivamente.

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